Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo II
Art. 28
In vigore dal 12 ago 1961
La designazione del rappresentante, direttore o insegnante della scuole per il completamento dell'obbligo, ha luogo in base a votazioni fra il personale direttivo ed insegnante delle anzidette scuole statali, funzionanti nel Comune.
Le votazioni per la designazione del rappresentante di cui al comma precedente sono indette su invito del provveditore agli studi, dal direttore di scuola per il completamento dell'obbligo, più anziano di ruolo.
Saranno seguite nelle votazioni, in quanto applicabili, le disposizioni degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-28