Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 29

In vigore dal 12 ago 1961
La scelta del rappresentante di scuola materna - nel caso in cui l'assistenza, a termini dell', secondo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 261, sia estesa anche agli alunni di detta scuola - è fatta dal provveditore agli studi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo