Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo II
Art. 29
In vigore dal 12 ago 1961
La scelta del rappresentante di scuola materna - nel caso in cui l'assistenza, a termini dell', secondo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 261, sia estesa anche agli alunni di detta scuola - è fatta dal provveditore agli studi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-29