Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›Capo II
Art. 27
In vigore dal 12 ago 1961
I rappresentanti, di cui all'articolo precedente, sono designati dall'assemblea dei soci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-27