Art. 27
Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261Capo II

Art. 27

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In vigore dal 12 ago 1961
I rappresentanti, di cui all'articolo precedente, sono designati dall'assemblea dei soci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-27