Titolo II

Art. 6

In vigore dal 7 mag 1961
La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo. Nel caso in cui l'entità delle macellazioni o la contemporaneità delle altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza e di eseguire l'ispezione con la necessaria continuità, il servizio è assicurato con veterinari coadiutori, appositamente incaricati dall'autorità comunale. L'obbligo del servizio di vigilanza e ispezione con carattere continuativo è stabilito con decreto del veterinario provinciale, il quale determina anche il numero dei veterinari da destinare ad ogni macello, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi di perfezionamento sulla stessa materia o su materie affini presso una Facoltà universitaria di medicina veterinaria. I veterinari coadiutori rispondono del servizio al direttore dell'ufficio veterinario comunale. Le prestazioni dei veterinari coadiutori sono retribuite secondo tariffe determinate dal veterinario provinciale. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'Amministrazione comunale. In caso di riconosciuta necessità può provvedersi alla nomina di veterinari coadiutori anche per la vigilanza e l'ispezione negli stabilimenti per la produzione di carni preparate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-6

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