Titolo 1
Art. 2
In vigore dal 7 mag 1961
L'ufficiale sanitario, quale organo periferico del Ministero della sanità, dipende, nell'esercizio delle sue funzioni, direttamente dal medico provinciale.
L'ufficiale sanitario, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:
1) vigila, nell'ambito del territorio comunale sulla salute pubblica e adotta i provvedimenti in materia di sanità pubblica, che non comportino impegni di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del Comune;
2) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli organi dell'Amministrazione comunale nella elaborazione e nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari di loro competenza;
3) riceve le denuncie di malattia, nei casi previsti dalla legge, e provvede alla registrazione dei titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
L'ufficiale sanitario può avvalersi dell'opera dei vigili urbani e dei messi comunali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-2