Titolo 1
Art. 1
In vigore dal 7 mag 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visti l' della legge 13 marzo 1958, n. 296 e l'articolo unico della legge 19 ottobre 1960, n. 1236;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:
a) provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione è demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti;
b) approvano le speciali tariffe proposte dall'Ordine dei medici, dall'Ordine dei veterinari o dal Collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zooiatrica gratuita.
Il prefetto coordina l'attività degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo può impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanità.
Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorità sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanità concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresì, all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizione degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-1