Titolo II
Art. 3
In vigore dal 7 mag 1961
I Comuni e i Consorzi di com'uni hanno un ufficio veterinario comunale.
Dell'ufficio veterinario comunale fanno parte:
a) i veterinari condotti addetti al servizio di assistenza veterinaria;
b) il direttore del macello pubblico;
c) i veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria.
Nei Comuni dove prestano servizio più veterinari lo ufficio veterinario comunale è diretto da un veterinario comunale capo.
Negli altri Comuni e Consorzi di comuni è preposto alla direzione dell'ufficio il veterinario comunale titolare della condotta, il quale esercita tutte le attribuzioni demandate ai veterinari comunali indicati alle lettere a), b), c) del secondo comma del presente articolo.
Il veterinario comunale preposto alla direzione dello ufficio veterinario nell'esercizio delle funzioni di polizia vigilanza e ispezione veterinaria è ufficiale governativo e, come tale, dipende dal veterinario provinciale del quale esegue gli ordini. Egli può delegare le funzioni di ufficiale governativo agli altri veterinari comunali, con l'approvazione del veterinario provinciale.
Lo Stato può assegnare sussidi ai Comuni a titolo di concorso nelle spese per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi veterinari. Le somme da erogare sono prelevate sul capitolo relativo alle "spese per i servizi veterinari" dello stato di previsione del Ministero della sanità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-3