Titolo II
Art. 4
In vigore dal 7 mag 1961
Il veterinario comunale, quale ufficiale governativo:
a) provvede alla applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria agli alimenti di origine animale;
b) vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informato il veterinario provinciale;
c) vigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessante i servizi veterinari; di ogni trasgressione fa denuncia al veterinario provinciale ed al sindaco;
d) propone al veterinario provinciale ed al sindaco i provvedimenti necessari nell'interesse del servizio;
e) assiste il sindaco nell'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza;
f) da parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del sindaco per l'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;
g) segnala all'ufficiale sanitario i casi di zoonosi verificatisi negli animali e riceve dall'ufficiale sanitario la comunicazione dei casi di dette malattie accertate nell'uomo;
h) esercita, tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-4