Titolo II

Art. 4

In vigore dal 7 mag 1961
Il veterinario comunale, quale ufficiale governativo: a) provvede alla applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria agli alimenti di origine animale; b) vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informato il veterinario provinciale; c) vigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessante i servizi veterinari; di ogni trasgressione fa denuncia al veterinario provinciale ed al sindaco; d) propone al veterinario provinciale ed al sindaco i provvedimenti necessari nell'interesse del servizio; e) assiste il sindaco nell'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza; f) da parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del sindaco per l'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria; g) segnala all'ufficiale sanitario i casi di zoonosi verificatisi negli animali e riceve dall'ufficiale sanitario la comunicazione dei casi di dette malattie accertate nell'uomo; h) esercita, tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-4

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