Titolo III
Art. 9
In vigore dal 7 mag 1961
La tutela della salute della popolazione scolastica e la vigilanza sull'igiene delle scuole, degli istituti di educazione ed istruzione e delle istituzioni parascolastiche spettano al Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica Istruzione e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-9