Titolo III

Art. 11

In vigore dal 7 mag 1961
La vigilanza igienica delle scuole è la tutela sanitaria della popolazione scolastica vengono esercitate con servizi medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con servizi specialistici. A mezzo di tali servizi si provvede: a) al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni; b) alla difesa contro le malattie infettive; c) all'assistenza sanitaria nelle scuole speciali; d) alla vigilanza sull'idoneità dei locali e delle suppellettili e sulla manutenzione; e) alla vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie di vacanza e su tutte le istituzioni ed attività parascolastiche; f) all'educazione igienico-sanitaria della popolazione scolastica; g) ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle scuole.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-11

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