Titolo III
Art. 11
In vigore dal 7 mag 1961
La vigilanza igienica delle scuole è la tutela sanitaria della popolazione scolastica vengono esercitate con servizi medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con servizi specialistici.
A mezzo di tali servizi si provvede:
a) al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni;
b) alla difesa contro le malattie infettive;
c) all'assistenza sanitaria nelle scuole speciali;
d) alla vigilanza sull'idoneità dei locali e delle suppellettili e sulla manutenzione;
e) alla vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie di vacanza e su tutte le istituzioni ed attività parascolastiche;
f) all'educazione igienico-sanitaria della popolazione scolastica;
g) ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle scuole.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-11