Titolo III
Art. 14
In vigore dal 7 mag 1961
L'Amministrazione provinciale può istituire od integrare i servizi medico-scolastici, qualora i Comuni ed i Consorzi di comuni non siano in condizioni di provvedervi totalmente o parzialmente.
La ripartizione delle spese è fatta in conformità del disposto del terzo comma dell'art. 92 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Il Ministero della sanità, per favorire l'impianto e concedere contributi finanziari ai Comuni con popolazione inferiore ai 25 mila abitanti ed ai Consorzi di comuni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-14