Titolo III
Art. 12
In vigore dal 7 mag 1961
I servizi medico specialisti di cui all' concernono:
1) le imperfezioni e le malattie dentarie;
2) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo;
3) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche in genere;
4) le malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali;
5) il reumatismo e la cardiopatia;
6) I dismorfismi, i paramorfismi e le alterazioni dello sviluppo fisico-psichico;
7) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della audizione;
8) l'igiene mentale;
9) la nutrizione.
I servizi specialistici svolgono azione di medicina preventiva.
Le prestazioni inerenti alla tubercolosi, al reumatismo, alle
cardiopatie, alle malattie dermoveneree, al tracoma e alle altre malattie sociali, saranno fornite dagli enti appositamente istituiti per la lotta contro queste malattie.
L'ufficio del medico provinciale promuoverà, d'intesa con il provveditore agli studi e con il capo dell'Ispettorato del lavoro provinciale, il necessario collegamento tra i servizi medico-scolastici ed i servizi di condotta medica e mutualistici, per assicurare le prestazioni terapeutiche agli alunni appartenenti a famiglie aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-12