Titolo III

Art. 12

In vigore dal 7 mag 1961
I servizi medico specialisti di cui all' concernono: 1) le imperfezioni e le malattie dentarie; 2) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo; 3) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche in genere; 4) le malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali; 5) il reumatismo e la cardiopatia; 6) I dismorfismi, i paramorfismi e le alterazioni dello sviluppo fisico-psichico; 7) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della audizione; 8) l'igiene mentale; 9) la nutrizione. I servizi specialistici svolgono azione di medicina preventiva. Le prestazioni inerenti alla tubercolosi, al reumatismo, alle cardiopatie, alle malattie dermoveneree, al tracoma e alle altre malattie sociali, saranno fornite dagli enti appositamente istituiti per la lotta contro queste malattie. L'ufficio del medico provinciale promuoverà, d'intesa con il provveditore agli studi e con il capo dell'Ispettorato del lavoro provinciale, il necessario collegamento tra i servizi medico-scolastici ed i servizi di condotta medica e mutualistici, per assicurare le prestazioni terapeutiche agli alunni appartenenti a famiglie aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-12

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