Titolo III
Art. 10
In vigore dal 7 mag 1961
Sono oggetto della vigilanza e della tutela, di cui all'articolo precedente, le scuole e gli istituti di istruzione pubblici e privati; di ogni ordine e grado, e gli alunni che frequentano le scuole ed istituti predetti, nonché, per quanto attiene alla difesa contro le malattie infettive, il personale che a qualunque titolo fa parte delle scuole e degli istituti stessi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-10