Titolo III
Art. 17
In vigore dal 7 mag 1961
L' del regio decreto 24 maggio 1925, n. 958, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"La Commissione è composta:
1) dal direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;
2) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;
3) dal direttore generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione;
4) dal direttore generale dell'istruzione media del Ministero della pubblica istruzione;
5) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
6) da due professori universitari titolari di igiene, designati uno, dal Ministro per la sanità, l'altro, dal Ministro per la pubblica istruzione.
La Commissione ha due segretari, uno designato dal Ministro per la sanità e l'altro dal Ministro per la pubblica istruzione".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-17