Titolo III

Art. 19

In vigore dal 7 mag 1961
All'onere derivante dalla concessione di contributi da parte dello Stato di cui all' e valutato per l'esercizio finanziario 1960-61 in lire 500 milioni si provvede mediante riduzione di lire 250 milioni ciascuno degli stanziamenti dei capitoli 49 e 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per lo stesso esercizio finanziario ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1961 GRONCHI FANFANI - GIARDINA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 27. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-19

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