Titolo III
Art. 18
In vigore dal 7 mag 1961
Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, saranno apportate dai Comuni, le modifiche necessarie ai regolamenti di igiene, nella parte riguardante le scuole, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.
Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, saranno apportate dai Comuni, le modifiche necessarie ai regolamenti di igiene, nella parte riguardante le scuole, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-18