Capo III

Art. 7

In vigore dal 24 dic 1996
Le adunanze dell'assemblea generale del consiglio superiore sono tenute per sessioni ordinarie semestrali; le adunanze di ciascuna sezione o dei rispettivi comitati sono tenute almeno una volta al mese. Il Ministro per la sanità ha facoltà di convocare in qualsiasi momento il Consiglio superiore o una sezione e di intervenire alle adunanze. Le riunioni non hanno carattere pubblico. Possono tuttavia pubblicarsi gli atti dell'assemblea generale concernenti materie di particolare interesse generale su richiesta del Ministro per la sanità o del presidente del Consiglio superiore.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;257#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo