Titolo I

Art. 2

In vigore dal 24 dic 1996
Il voto del Consiglio superiore di sanità è obbligatorio: 1) sui regolamenti, predisposti da qualunque Amministrazione centrale che, comunque, interessino la salute pubblica; 2) sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia; 3) sui progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni, a norma della legge 30 luglio 1959, n. 595; 4) sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanità, ai sensi, rispettivamente, dei numeri 2 e 3 dell' della legge 13 marzo 1958, n. 296; 5) sugli insetticidi da impiegare nella lotta contro gli anofeli ed altri insetti domestici nocivi e molesti per l'uomo e gli animali; 6) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro e di riposo; 7) sui grandi lavori di utilità per ciò che riguarda l'igiene o sulle grandi opere di pubblica utilità che interessino comunque la salute pubblica; 8) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura; 9) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti; 10) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialità medicinali; 11) sulla organizzazione e la disciplina dei servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere. Dà parere, infine, in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizioni di legge o di regolamenti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;257#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo