Capo III

Art. 5

In vigore dal 24 dic 1996
Il Consiglio superiore di sanità si divide in cinque sezioni, di cui una per i problemi ospedalieri. Alla composizione del Consiglio superiore di sanità si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità, all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto è determinata la competenza per materia delle singole sezioni e l'assegnazione dei membri nelle medesime. Il presidente del Consiglio superiore, oltre l'assemblea generale, può, presiedere le sezioni nelle quali reputi intervenire. Ciascuna sezione è presieduta da un presidente di sezione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;257#art-5

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