Titolo II
Art. 10
In vigore dal 24 dic 1996
Il Consiglio provinciale di sanità:
1) prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la pubblica salute della Provincia;
2) propone le indagini, le ricerche ed i provvedimenti che ritiene opportuni;
3) designa il componente della Commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;
4) provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle Commissioni compartimentali arbitrali per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;
5) propone la regolamentazione relativa alla medicina scolastica, all'assicurazione fisica, alla medicina sportiva e delle opere scolastiche nel quadro delle attività provinciali;
6) propone il regolamento per la lotta insetticida;
7) propone il regolamento per la difesa dagli inquinamenti atmosferici e, in particolare, dalle radiazioni ionizzanti;
8) propone l'organizzazione e il regolamento dei servizi trasfusionali;
9) propone il piano regolatore delle opere di risanamento igienico connesse con quelle di provvista di acqua da affidare in progettazione, esecuzione e gestione agli enti regionali per gli acquedotti, ai consorzi ed ai Comuni;
10) propone il piano regolatore delle opere di provvista di acqua alle abitazioni rurali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;257#art-10