Capo II
Art. 12
In vigore dal 24 dic 1996
Il Consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto ed
è composto:
dal medico provinciale, dal veterinario provinciale;
dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune capoluogo di provincia;
dall'ingegnere capo del genio civile;
dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
dal capo dell'Ispettorato del lavoro;
dall'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente nel capoluogo di provincia;
dall'ufficiale sanitario del Comune capoluogo di provincia;
da un medico condotto;
dai direttori delle sezioni medico-micrografiche e chimiche del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
da un presidente di amministrazione ospedaliera;
da un sovraintendente e da un direttore sanitario di ospedale aventi sede nel capoluogo di provincia;
da un primario medico e un primario chirurgo ospedaliero;
da tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;
da una persona esperta nelle materie amministrative;
da due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
da un rappresentante per ciascuno degli Ordini e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
da un rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
da un rappresentante dell'istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie;
I componenti non di diritto sono nominati con decreto del prefetto, sentito il medico provinciale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;257#art-12