Capo III

Art. 15

In vigore dal 24 dic 1996
Il Consiglio provinciale di sanità si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno, nei mesi di aprile e di ottobre. Straordinariamente, il predetto consesso può essere riunito tutte le volte che sia ritenuto opportuno dalle autorità sanitarie provinciali.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;257#art-15

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