Titolo II

Art. 11

In vigore dal 24 dic 1996
Il voto del Consiglio provinciale di sanità è obbligatorio: 1) sui regolamenti locali di igiene e sanità; 2) sui regolamenti riguardanti l'edilizia pubblica e privata, urbana e rurale, sull'edilizia popolare e sulle opere di risanamento in genere del suolo e degli abitati, nonché sui progetti relativi, a norma della legge 30 luglio 1959, n. 596; 3) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili; 4) sul regolamento comunale del servizio veterinario; 5) sui regolamenti per l'assistenza sanitaria nei Comuni; 6) sui regolamenti di servizio dei laboratori provinciali di igiene e profilassi; 7) sulla costituzione coattiva e volontaria dei consorzi per la provvista di acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura; 8) sui problemi di reclutamento, sull'apprestamento degli alloggi, sulla alimentazione e sull'assistenza ai lavoratori impiegati in lavori agricoli stagionali; 9) sulle piante organiche delle farmacie; 10) sui contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana; 11) su ogni altro regolamento a scopo igienico; 12) sulla conferma e la dimissione del personale sanitario dei consorzi provinciali antitracomatosi e di altri enti a carattere provinciale e comunale e sui provvedimenti disciplinari relativi al personale stesso che eccedano la sospensione per il periodo di un mese; 13) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale. È in facoltà del prefetto, del medico provinciale e del veterinario provinciale di richiedere il parere del Consiglio provinciale di sanità in tutti i casi nei quali lo ritengano opportuno.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;257#art-11

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