Capo III
Art. 6
In vigore dal 24 dic 1996
All'inizio di ogni sessione, con decreto del Ministro per la sanità, sono costituiti per ogni sezione uno o più comitati in relazione alle esigenze delle sezioni stesse.
Con lo stesso decreto saranno determinate le competenze dei comitati.
I comitati, ciascuno dei quali presieduto dal presidente della sezione o da un suo designato e composto da non meno di sei consiglieri esperti nelle materie per cui i comitati stessi hanno competenza potranno deliberare sugli atti ad essi assegnati con gli stessi poteri delle sezioni. Essi cureranno altresì la istruzione degli atti da sottoporre all'esame della sezione o della assemblea generale.
L'assegnazione degli atti ai comitati è effettuata dal presidente della sezione.
A richiesta della maggioranza dei membri del comitato o di un terzo dei componenti la sezione o di un quinto dei componenti il consiglio, gli atti e gli affari già assegnati al comitato saranno deferiti alla competenza della sezione.
I presidenti di sezione possono aggregare, di volta in volta, ai rispettivi comitati, altri componenti per l'esame di speciali affari.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;257#art-6