Titolo IV
Art. 20
In vigore dal 24 dic 1996
Alle maggiori spese per il funzionamento del Consiglio superiore di sanità, derivanti dall'applicazione del presente decreto e valutate in dieci milioni di lire, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1960-61 ed a carico dei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.
All'onere derivante dall'applicazione dell', valutato per l'esercizio finanziario 1960-61 in lire 6 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per lo stesso esercizio ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - GIARDINA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 29. - VILLA
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;257#art-20