Titolo I
Art. 1
In vigore dal 24 dic 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visti l' della legge 13 marzo 1958, n. 296, e l'articolo unico della legge 19 ottobre 1960, n. 1236;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Il Consiglio superiore di sanità:
1) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica su richiesta del Ministro per la sanità;
2) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e sanità;
3) propone indagini scientifiche, inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;
4) propone all'Amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti da promuovere per la tutela della salute pubblica;
5) delibera gli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei colori nocivi;
6) delibera sulle altre materie sottoposte alla sua competenza per disposizioni di legge.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;257#art-1