Capo II
Art. 4
In vigore dal 24 dic 1996
Il Consiglio superiore di sanità è composto:
dai direttori generali del Ministero della sanità;
dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;
dal direttore generale dell'Amministrazione civile e dal direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno;
dal ragioniere generale dello Stato o da un funzionario da lui delegato;
dal direttore generale dell'istruzione superiore del Ministero della pubblica istruzione;
dal direttore generale dell'alimentazione, dal direttore generale della produzione agricola e dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e foreste;
dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale e dal direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
dal capo dell'Ispettorato medico del lavoro;
dal direttore del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato; dai presidenti delle federazioni nazionali delle professioni sanitarie;
dal presidente della Croce rossa italiana;
dal presidente dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;
Fanno inoltre parte del Consiglio superiore di sanità:
due giureconsulti;
un direttore generale della sanità militare ed un ufficiale generale designati dal Ministero della difesa;
un direttore generale designato dal Ministero dei lavori pubblici;
cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, della pubblica istruzione e dell'Istituto centrale di statistica;
ventisette docenti universitari dei quali quattro in igiene e medicina preventiva, due in medicina generale, uno in parassitologia, uno in fisiologia, uno in patologia generale, uno in chirurgia generale, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in neuropsichiatria, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia, uno in virologia, uno in radiologia e radiobiologia, uno in idroclimatologia, uno in oculistica, uno in otorinolaringoiatria, uno in medicina legale e delle assicurazioni, uno in stomatologia, uno in endocrinologia, uno in oncologia, uno in microbiologia, uno in statistica sanitaria;
cinque docenti universitari dei quali uno in chimica, uno in chimica farmaceutica, uno in farmacologia, uno in biochimica ed uno in fisica;
tre docenti universitari in medicina veterinaria, particolarmente esperti in igiene veterinaria, zooprofilassi ed ispezione degli alimenti;
due ufficiali sanitari capi ufficio di igiene;
due presidenti di amministrazione ospedaliera;
due sovraintendenti o direttori sanitari di ospedale regionale;
un medico condotto;
un farmacista esercente;
un direttore di mattatoio comunale;
due docenti universitari in ingegneria sanitaria;
due ingegneri o architetti esperti in costruzioni ospedaliere;
un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
La nomina dei membri di cui al presente articolo avverrà con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità, per un periodo di tre anni; i membri sono riconfermabi.
I professori universitari sono scelti d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari o straordinari; nel caso in cui per le discipline indicate manchi il professore titolare, sarà prescelto un titolare di materia affine.
All'inizio di ciascun triennio possono essere nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, otto membri scelti tra coloro che abbiano conseguito benemerenze nel campo della sanità pubblica.
Possono essere invitati a partecipare ai lavori della assemblea generale e delle sezioni, per l'esame di determinati affari, esperti in materie attinenti agli specifici problemi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;257#art-4