Art. 19
In vigore dal 6 ago 1961
La Giunta camerale, senza pregiudizio degli eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, può procedere, sentita la Commissione consultiva di cui allo , alla radiazione dai ruoli, oppure, nei casi meno gravi, alla sospensione per un periodo non superiore a sei mesi, di chi abbia turbato gravemente il normale andamento del mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-19