Art. 14
In vigore dal 6 ago 1961
L'iscritto che stabilisca la propria residenza in altra Provincia è cancellato dal ruolo nel quale è iscritto.
Egli può chiedere l'iscrizione nel corrispondente ruolo della Camera di commercio, industria e agricoltura nella cui circoscrizione si trasferisce.
La Camera di commercio, industria e agricoltura nei cui ruoli viene richiesta la nuova iscrizione ha facoltà di compiere tutte le indagini riguardanti in svolgimento dell'attività esplicata dall'iscrivendo e può rifiutare l'iscrizione ove l'interessato non risulti più in possesso dei requisiti di notoria moralità e correttezza commerciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-14