Art. 14

In vigore dal 6 ago 1961
L'iscritto che stabilisca la propria residenza in altra Provincia è cancellato dal ruolo nel quale è iscritto. Egli può chiedere l'iscrizione nel corrispondente ruolo della Camera di commercio, industria e agricoltura nella cui circoscrizione si trasferisce. La Camera di commercio, industria e agricoltura nei cui ruoli viene richiesta la nuova iscrizione ha facoltà di compiere tutte le indagini riguardanti in svolgimento dell'attività esplicata dall'iscrivendo e può rifiutare l'iscrizione ove l'interessato non risulti più in possesso dei requisiti di notoria moralità e correttezza commerciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo