Art. 16
In vigore dal 6 ago 1961
Non possono essere iscritti nei ruoli e, se iscritti, sono radiati:
a) gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti;
c) i condannati per delitti contro la pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Sono esclusi o radiati dal ruolo speciale coloro che risultino condannati per qualsiasi delitto non colposo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-16