Art. 9

In vigore dal 6 ago 1961
Il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura stabilisce la data delle prove di esame, che sono pubbliche. La Commissione esaminatrice, nominata dal presidente medesimo, è costituita: dal segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura, che la presiede; da un mediatore scelto fra i membri effettivi della Commissione consultiva, di cui all'; da un esperto particolarmente competente nella specifica materia oggetto dell'esame, scelto nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva della Camera di commercio, industria e agricoltura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-9

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