Art. 4
In vigore dal 6 ago 1961
I ruoli debbono indicare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto;
b) ramo o rami di mediazione da questo esercitati;
c) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione camerale.
Nei ruoli dovranno essere successivamente annotati i provvedimenti di cancellazione, sospensione; disciplinari e penali.
Nel ruolo speciale dovranno inoltre essere riportate le indicazioni relative alla cauzione prestata ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272 e del regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.
In base ai ruoli le Camere di commercio, industria e agricoltura istituiscono uno schedario degli iscritti, secondo la specie del ruolo ed i rami di mediazione esercitati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-4