Art. 4

In vigore dal 6 ago 1961
I ruoli debbono indicare: a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto; b) ramo o rami di mediazione da questo esercitati; c) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione camerale. Nei ruoli dovranno essere successivamente annotati i provvedimenti di cancellazione, sospensione; disciplinari e penali. Nel ruolo speciale dovranno inoltre essere riportate le indicazioni relative alla cauzione prestata ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272 e del regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068. In base ai ruoli le Camere di commercio, industria e agricoltura istituiscono uno schedario degli iscritti, secondo la specie del ruolo ed i rami di mediazione esercitati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo