Art. 2
In vigore dal 6 ago 1961
Ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura tiene distinti i ruoli di cui all' in un ruoli speciale ed un ruolo ordinario.
Nel ruolo speciale sono iscritti i mediatori che intendono esercitare anche gli uffici pubblici per i quali si richiede una autorizzazione speciale ai sensi dello della legge 20 marzo 1913, n. 272.
Nel ruolo ordinario sono iscritti tutti gli altri esercenti la professione di mediatore.
L'iscrizione nei ruoli si effettua in base a deliberazione della Giunta camerale, sentita la Commissione consultiva di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-2