Art. 7
In vigore dal 6 ago 1961
In luogo della documentazione di cui all'articolo precedente è sufficiente la esibizione della licenza di pubblica sicurezza per i mediatori che ne siano provvisti alla data di entrata in vigore della legge 21 marzo 1958, n. 253.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-7