Art. 10

In vigore dal 6 ago 1961
Qualora il presidente o uno dei componenti di ciascuna delle Commissioni di cui agli abbia rapporti di dipendenza, di parentela o di affinità, fino al terzo grado incluso, con alcuno degli aspiranti alla iscrizione nel ruolo, deve darne immediata comunicazione al presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura che provvede alla nomina di un sostituto se trattasi della Commissione di cui allo , e di un nuovo componente se trattasi della Commissione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-10

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