Art. 1

In vigore dal 6 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro; Decreta: . Le Camere di commercio, industria e agricoltura formano e conservano i ruoli degli agenti di affari in mediazione previsti dalla legge 21 marzo 1958, n. 253.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-1

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