Art. 18
In vigore dal 6 ago 1961
Tu caso di inizio dell'azione penale per fino dei delitti indicati nell' la Giunta camerale, sentita la Commissione consultiva di cui all', può disporre la sospensione dell'imputato dall'esercizio dell'attività, fino al termine del giudizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-18