Art. 23

In vigore dal 6 ago 1961
L'iscrizione nei ruoli è fatta a titolo personale; lo iscritto non può delegare ad altri le funzioni relative all'esercizio della mediazione. Nelle imprese organizzate per l'esercizio della mediazione, tutti coloro che esplicano, a qualunque titolo, l'attività di mediazione per conto delle imprese stesse debbono essere iscritti nei ruoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-23

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