Art. 28
In vigore dal 6 ago 1961
L'esercizio della mediazione nelle borse merci, nelle sale di contrattazione, nei mercati, nelle fiere ed in altri luoghi circoscritti di compravendita è riservato ai soli mediatori iscritti nei ruoli camerali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-28