Art. 29

In vigore dal 6 ago 1961
Per tutti i casi non contemplati nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1943, n. 272, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 novembre 1960 GRONCHI FANFANI - COLOMBO - SCELBA - GONELLA - TRABUCCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1961 Atti del governo, registro n. 137, foglio n. 135. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo