Art. 29
In vigore dal 6 ago 1961
Per tutti i casi non contemplati nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1943, n. 272, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 1960
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO - SCELBA - GONELLA - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1961
Atti del governo, registro n. 137, foglio n. 135. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-29