Art. 24
In vigore dal 6 ago 1961
Per quanto concerne la cauzione da versare dagli iscritti nei ruoli speciali valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli della legge 20 marzo 1913, n. 272 ed agli articoli 55, 58 e 59 del regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-24