Art. 20
In vigore dal 6 ago 1961
L'iscritto è sospeso per un periodo da uno a sei mesi se abbia mancato a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-20