Art. 22

In vigore dal 6 ago 1961
Del provvedimento di radiazione o di sospensione la Camera di commercio, industria e agricoltura dà motivata notizia all'interessato, mediante lettera raccomandata. Le deliberazioni relative ai provvedimenti disciplinari sono affisse all'albo camerale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1926#art-22

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