Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale
Art. 20
In vigore dal 24 gen 1961
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed è composto di tre membri:
uno designato dal Ministero dell'industria e del commercio, con funzione di presidente;
uno designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
uno designato di concerto fra il comune di Siena e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena;
Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere confermati. Esso ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni.
Il Consiglio di amministrazione determina all'inizio di ogni triennio l'indennità dovuta ai membri del Collegio dei revisori dei conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-20