Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale
Art. 18
In vigore dal 24 gen 1961
La Giunta esecutiva si aduna, su invito del presidente, tutte le volte che egli lo ritenga necessario, oppure a richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
Le adunanze sono legalmente costituite con l'intervento di almeno tre membri, oltre il presidente o il vice presidente.
Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-18