Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale
Art. 15
In vigore dal 24 gen 1961
Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno due volte all'anno: entro ottobre per l'esame del bilancio preventivo e entro aprile per l'esame del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
In via straordinaria viene convocato ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o che almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
L'avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere recapitato nella residenza o nel domicilio di ogni consigliere almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato - anche per telegramma - almeno due giorni prima dell'adunanza.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno dieci dei suoi componenti; in seconda convocazione - che ha luogo il giorno successivo - sono valide con la presenza di almeno sette componenti.
Le deliberazioni sono adottato a maggioranza assoluta degli intervenuti volanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-15