Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale
Art. 10
In vigore dal 24 gen 1961
Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Enti partecipanti in seconda convocazione - che ha luogo nel giorno successivo - le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
Le assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi del numero degli Enti partecipanti in seconda convocazione con almeno un terzo del numero di tali Enti. Per deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Ente è, però, necessaria la presenza di almeno quattro quinti del numero degli Enti partecipanti.
La seconda convocazione delle assemblee straordinarie ha luogo nel giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione.
Tanto le assemblee ordinarie quanto quelle straordinarie deliberano a maggioranza assoluta di voti dei presenti che hanno diritto a voto.
In caso di parità la proposta in votazione si intende respinta.
Le votazioni si svolgono, normalmente, per alzata di mano.
Sono effettuate a scrutinio segreto quelle che riguardano domande di ammissione all'Ente di nuovi partecipanti. Sono effettuate per appello nominale e con voto palese le votazioni sulle proposte di modifiche dello statuto e di scioglimento dell'Ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-10