Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale

Art. 7

In vigore dal 24 gen 1961
L'assemblea ordinaria ha luogo due volte all'anno ed è convocata dal presidente. Spetta ad essa: a) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; b) dare, per ogni esercizio finanziario, le direttive generali per l'attività dell'Ente; c) deliberare sulle domande di ammissione di nuove partecipanti all'Ente e sulla misura del contributo di ammissione; d) deliberare su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal presidente o dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-7

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