Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale
Art. 7
In vigore dal 24 gen 1961
L'assemblea ordinaria ha luogo due volte all'anno ed è convocata dal presidente.
Spetta ad essa:
a) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
b) dare, per ogni esercizio finanziario, le direttive generali per l'attività dell'Ente;
c) deliberare sulle domande di ammissione di nuove partecipanti all'Ente e sulla misura del contributo di ammissione;
d) deliberare su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal presidente o dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-7