Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale
Art. 8
In vigore dal 24 gen 1961
L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente, su deliberazione conforme del Consiglio di amministrazione, ogni volta che questi ne riconosca la necessità ed ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto almeno un decimo dei componenti l'assemblea degli Enti.
Spetta all'assemblea straordinaria:
a) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
b) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Ente;
c) deliberare su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-8